SICUREZZA

Direzione Lavori significa responsabilità. Verificare che materiali e modalità esecutive rispettino le indicazioni progettuali. Tale rispetto si riflette: sulla qualità dell’opera, e sul congruo pagamento della stessa.

DOCUMENTAZIONE

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione è una figura introdotta nel 1996.

Per poter svolgere il ruolo di Coordinatore è obbligatorio un corso iniziale di 120 ore, e aggiornamenti periodici negli anni.

Fin dalla sua introduzione, tutta la materia dell Sicurezza Coordinata si contraddistinse per un aspetto: la mole inusitata di documentazione da produrre. Spesso, anche per cantieri di modesta durata ed entità.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è senz’altro il documento più articolato e corposo. Comprende la sequenza delle lavorazioni, con il diagramma di Gantt.

Al PSC si sono affiancati nel tempo altri documenti obbligatori:

  • Piano Operativo Sicurezza (POS) della singola azienda
  • Documento Valutazione Rischi (DVR)
  • Piano Montaggio Uso Smontaggio (PIMUS) dei ponteggi

VISITE in CANTIERE

Parte essenziale nello svolgimento del compito di Coordinatore per la Sicurezza in Fase Esecutiva, sono i sopralluoghi in cantiere.

Duranti i quali si andranno ad eseguire tutti quei controlli utili e necessari per garantire la sicurezza fisica degli operai presenti.

Non è inutile ricordare che oltre all’aspetto sicurezza e prevenzione, è una realtà anche l’aspetto economico.

È noto infatti che:

  • la voce di costo per la sicurezza è per Legge: non soggetta a ribasso
  • le voci relative alla Sicurezza devono essere appositamente stimate
  • le sanzioni per il mancato rispetto delle norme di Sicurezza, sono ragguardevoli

Un’attenta osservanza delle norme protegge quindi, in prima istanza la salute dei lavoratori. In seconda, previene la possibilità di memorabili sanzioni pecuniarie.

TIPOLOGIE dei CONTROLLI

Le tipologie di controllo da svolgere in cantiere sono sostanzialmente due:

  • Documentale
  • Esecutiva

Nemmeno la Sicurezza sfugge alla burocrazia. È maggiore la probabilità di vedersi comminata una sanzione per l’assenza di un documento, che non per l’assenza di un parapetto.

La verifica documentale riguarderà quindi -per definizione- la presenza di tutta la documentazione prevista.

I controlli di tipo esecutivo invece, riguarderanno l’effettiva osservanza delle misure che realmente tutelano la salute dei lavoratori:

  • rispetto del Piano Sicurezza e Coordinamento
  • possesso e dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale
  • rispetto delle norme per gli impianti presenti (CEI, CIG, ecc.)
  • presenza di presidi di pronto soccorso
  • conoscenza dei protocolli di emergenza
  • messa in atto delle prescrizioni impartite in sopralluoghi precedenti

Si può affermare senza tema di smentita, che la verifica documentale preserva solo il portafoglio dalle sanzioni. La verifica esecutiva, invece, preserva la salute dei lavoratori.

RESPONSABILITÀ

Difficile stabilire chi sia gravato di maggiori responsabilità, tra la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza.

La differenza significativa tra le due tipologie di responsabilità -quasi sempre penali- stà nel fatto che, se non viene data al Coordinatore una specifica delega ‘ampi poteri decisionali‘ da parte del Committente, quest’ultimo rimane sempre -di fatto- responsabile in caso di infortunio in cantiere.

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Henry Ford

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Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo...

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