Cessazione Qualifica Rifiuto

Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il Decreto 27 settembre 2022 n. 152, che adotta il:

Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il DM intende favorire il riutilizzo del materiale di risulta. Per le opere di ingegneria è di particolare interesse l’Allegato 2.

Contenuti

Premesse

Vista la previsione che gli Stati membri adottino misure intese a promuovere la demolizione selettiva per consentire la rimozione sicura delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo di alta qualita’ dei materiali;

Considerato che:

  • esiste un mercato per l’aggregato recuperato;
  • lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile;
  • possiede un effettivo valore economico;
  • sussistono scopi per i quali tale sostanza e’ utilizzabile;
  • dall’istruttoria effettuata e’ emerso che l’aggregato recuperato soddisfa i criteri di cui al presente regolamento;
  • non comporta impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull’ambiente;

Articolato

Presentiamo alcuni contenuti semplificati, scevri -dove possibile- dal consueto rimando a svariate Leggi, Decreti, Direttive, ecc.; e dalle parti di testo ridondante e fine a se stesso.

Art. 1

Il regolamento stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

Le operazioni di recupero di rifiuti non elencati all’Allegato 1 del presente regolamento, sono soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 2 – Definizioni di Rifiuto
  1. rifiuti inerti dalle attivita’ di costruzione e demolizione:
    derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione  2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al presente regolamento;
  2. altri rifiuti inerti di origine minerale: non appartenenti al capitolo 17 di cui sopra, e indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 al presente regolamento;
  3. rifiuti inerti: i rifiuti solidi dalle attivita’ di costruzione e demolizione, e altri inerti di origine minerale che non subiscono trasformazione fisica, chimica o biologica. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne’ sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche; non sono biodegradabili e a contatto con altre materie non comportano effetti nocivi a uomo e ambiente;
  4. aggregato recuperato: i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali con un’operazione di recupero;
  5. lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore
    ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
  6. produttore: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione;
  7. dichiarazione di conformità: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ rilasciata dal produttore;
  8. autorita’ competente: autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 3 – Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli inerti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1.

Art. 4 – Scopi specifici di utilizzabilità

L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Art. 5 – Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni

La solita burocrazia all’italiana, o all’europea, per la quale rimandiamo il lettore alla noiosa lettura puntuale del Decreto.

Richiamo all’Allegato 3 (la consueta modulistica ricorrente nei regimi di Normocrazia)

Art. 6 – Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformita’ ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di  campionamento e dell’automonitoraggio.

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